Sez. 1, Sentenza n. 2878 del 04/12/1967 (Rv. 330488 - 01)
BENI IMMATERIALI - BREVETTI (PROPRIETA INDUSTRIALE) - CONTRAFFAZIONE (AZIONE DI) - CONTRAFFAZIONE DI INVENZIONE INDUSTRIALE - NOZIONE.*
BENI IMMATERIALI - BREVETTI (PROPRIETA INDUSTRIALE) - CONTRAFFAZIONE (AZIONE DI) - CONTRAFFAZIONE DI INVENZIONE INDUSTRIALE - NOZIONE.*
Ai fini dell'accertamento della contraffazione di una invenzione industriale, l'esame non deve essere limitato ai particolari costruttivi ed alle caratteristiche esteriori dei due ritrovati, ma, tenuto presente che la contraffazione esiste o meno a seconda che il punto inventivo sia stato o meno usurpato, va compiuto raffrontando l'idea inventiva tutelata dal brevetto con quella realizzata nel nuovo ritrovato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2584, Legge 29/06/1939 num. 1127 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)