Sez. 1, Sentenza n. 17993 del 09/09/2005 (Rv. 583070 - 01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - NOVITÀ | Novità intrinseca - Caratteri - Più soluzioni dello stesso problema tecnico - Brevettabilità - Giudizio di contraffazione - Oggetto dell'accertamento - Requisiti della motivazione - Compiuta ed esaustiva valutazione di tutte le risultanze istruttorie - Necessità - Fattispecie.
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - NOVITÀ
Il carattere della novità dell'invenzione richiede che il trovato, per una persona esperta del ramo cui si riferisce, non risulti in modo evidente dallo stato della tecnica e non è escluso dal solo fatto che due brevetti sono connotati dalla identità della funzione, ossia permettono di realizzare uno stesso obiettivo industriale, che ben può essere conseguito mediante differenti soluzioni tecniche; pertanto, l'accertamento della contraffazione riposa su un delicato giudizio di valore, riservato al giudice del merito, che deve essere fondato sulla specifica persuasività della motivazione la quale, conseguentemente, deve dare conto della esaustiva valutazione dei possibili indizi, delle risultanze istruttorie, anzitutto tecniche, e delle contrapposte ragioni delle parti (Nella fattispecie, concernente la contraffazione di un brevetto avente ad oggetto un sistema di rilevazione a distanza del consumo elettrico dell'utente e di riduzione dell'energia erogata, la S.C. ha annullato, con rinvio, la sentenza di merito che aveva ritenuto fondata la domanda, valorizzando l'identità' della funzione dei brevetti, anziché prendere in esame il profilo delle soluzioni tecniche con le quali l'invenzione era stata realizzata, senza considerare compiutamente se lo stato delle conoscenze tecniche successive al brevetto del quale si lamentava la contraffazione consentisse appunto una diversa soluzione rispetto a quella oggetto di quest'ultimo, discostandosi dalle conclusioni del c.t.u., senza esplicitare le ragioni in grado di dimostrare che il secondo brevetto non era fondato sull'adozione di una diversa tecnica).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2585, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 12, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 14 CORTE COST., Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 16, DPR 22/06/1979 num. 338 art. 7, DPR 22/06/1979 num. 338 art. 9, DPR 22/06/1979 num. 338 art. 11, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)