Sez. L, Sentenza n. 21032 del 01/08/2008 (Rv. 604550 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE | Riferimento a documenti - Indicazione del contenuto - Necessità - Rito del lavoro - Indicazione della rituale e tempestiva produzione con il ricorso introduttivo - Necessità - Indicazione della allegazione all'atto introduttivo - Sufficienza - Esclusione - Specificazione del recepimento del loro contenuto nel ricorso introduttivo - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE
In tema di ricorso per cassazione, il ricorrente, ove deduca l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di documenti ritenuti decisivi ai fini dell'accoglimento della domanda (nella specie, comprovanti i requisiti per il riconoscimento della qualifica di funzionario), ha l'onere di evidenziare, nel ricorso, il contenuto dei documenti richiamati, nonché di specificare, ove sia applicato il rito del lavoro, che nell'atto introduttivo della lite gli stessi erano stati esibiti in comunicazione in conformità a quanto statuito dagli art. 414 n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., dovendosi escludere la sufficienza dell'indicazione della "mera allegazione" di documenti all'atto iniziale della controversia non accompagnata dalla specificazione dal loro recepimento, in tale atto, nelle parti idonee ad attestarne la rilevanza a fini decisori.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 414 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 414 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)