Sez. 3, Sentenza n. 7610 del 31/03/2006 (Rv. 588134 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Relativi alla valutazione di documenti - Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - Operatività - Indicazione del contenuto del documento - Necessità - Applicabilità con riferimento ad avviso di vendita immobiliare.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
In tema di ricorso per cassazione è inammissibile il motivo di ricorso con il quale si denunzi l'erronea valutazione, da parte del giudice del merito, di un documento - come nel caso di un avviso di vendita immobiliare con incanto pubblicato su un quotidiano in conseguenza dell'ordine dato dal giudice dell'esecuzione -, ove questo non sia integralmente trascritto nel ricorso né sia precisato, nel corpo del ricorso stesso, in quale occasione l'avviso medesimo sia stato acquisito agli atti del giudizio di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 490
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)