Sez. 2 - , Ordinanza n. 29070 del 19/10/2023 (Rv. 669199 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - COSTITUZIONE | Assemblea condominiale - Legittimazione a partecipare - Immobile pignorato - Legittimazione del custode giudiziario - Condizioni. PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - CUSTODE - IN GENERE - In genere.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - COSTITUZIONE
In assenza di un'espressa previsione normativa ad hoc, il custode giudiziario di un immobile sottoposto a pignoramento non può partecipare alle assemblee condominiali, salvo che il giudice dell'esecuzione abbia fornito sul punto specifiche istruzioni operative, contenute nel provvedimento di nomina del custode o in altro successivo.
Cod. Civ. art. 1136, Cod. Proc. Civ. art. 560 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)