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Sez. 2 - , Ordinanza n. 29070 del 19/10/2023 (Rv. 669199 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - COSTITUZIONE | Assemblea condominiale - Legittimazione a partecipare - Immobile pignorato - Legittimazione del custode giudiziario - Condizioni. PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - CUSTODE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669199-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - COSTITUZIONE

In assenza di un'espressa previsione normativa ad hoc, il custode giudiziario di un immobile sottoposto a pignoramento non può partecipare alle assemblee condominiali, salvo che il giudice dell'esecuzione abbia fornito sul punto specifiche istruzioni operative, contenute nel provvedimento di nomina del custode o in altro successivo.

Cod. Civ. art. 1136, Cod. Proc. Civ. art. 560 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)