Sez. 3, Sentenza n. 267 del 07/01/2011 (Rv. 616272 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - EFFETTI - IN GENERE | Pignoramento di immobile già locato - Inadempimento del conduttore - Domanda di risarcimento del danno - Legittimazione congiunta del locatore e del custode - Sussistenza - Condizioni - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - EFFETTI - IN GENERE
Nel caso in cui un immobile sia stato pignorato dopo la stipula della locazione, la legittimazione ad agire nei confronti del conduttore per il risarcimento del danno da ritardata restituzione spetta sia al custode, sia, quando il titolare dell'ufficio pubblico preposto all'amministrazione del bene tralasci di farlo, al locatore, atteso che, per quest'ultimo, la perdita della disponibilità giuridica del proprio bene non è assoluta, ma relativa, essendo essa ordinata a protezione dei creditori, rispetto ai quali sono resi inefficaci gli atti del debitore dai quali possa loro derivare un pregiudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2912
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)