diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 541 del 19/02/1976 (Rv. 379201 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE - NOVITA - MODELLI DI UTILITA - REQUISITO DELLA NOVITA - NECESSITA - NOZIONE - DIFFERENZE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379201-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE - NOVITA - MODELLI DI UTILITA - REQUISITO DELLA NOVITA - NECESSITA - NOZIONE - DIFFERENZE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Anche per i modelli di utilita industriale (art 2592 cod civ; art 2 RD 25 agosto 1940, n 1411), come per le invenzioni industriali, deve sussistere il requisito della novita intrinseca (art 12 RD 29 giugno 1939, n 1127), con la differenza che, mentre nel caso di invenzione industriale la novita intrinseca deve riguardare il metodo o processo di lavorazione industriale, la macchina, lo strumento, l'utensile o dispositivo meccanico, il prodotto o risultato industriale e la applicazione tecnica di un principio scientifico, nel caso di modello di utilita la novita va riferita solo a cio che sia atto a conferire particolare efficacia o comodita di applicazione o di impiego, a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti d'uso in genere e, quindi, ai modelli consistenti in particolari conformazioni, Disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. L'accertamento in concreto diretto a determinare se un trovato appartenga all'una ovvero all'altra categoria e rimesso al giudice di merito, salva sempre l'esigenza di adeguatezza, conformita a diritto e congruenza logica della motivazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2592, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 12, Regio Decr. 25/08/1940 num. 1411 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)