Sez. 1, Sentenza n. 5486 del 22/10/1979 (Rv. 402070 - 01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - NOVITA - NOZIONE - MODELLI DI UTILITA - NOVITA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - NOVITA - NOZIONE - MODELLI DI UTILITA - NOVITA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
In tema di brevetti, il requisito della novita intrinseca non richiede un grado di creativita ed originalita assolute rispetto a qualsiasi precedente cognizione, essendo sufficiente che esso si concretizzi in un progresso delle idee, in un miglioramento della tecnica preesistenti ed in una realizzazione idonea a risolvere problemi e a soddisfare interessi industriali prima non risolti e non soddisfatti. Cio si verifica nel caso di coordinamento originale e ingegnoso di elementi e mezzi gia conosciuti, ove ne derivi un risultato nuovo tecnicamente ed economicamente utile (invenzione di combinazione), nel caso della risoluzione in forme diverse di problemi tecnici gia risolti in altro modo (invenzione di perfezionamento), e nel caso di trasposizione di un principio noto o di una precedente invenzione in un settore diverso e con un risultato diverso (invenzione di traslazione). Per quanto riguarda, infine, i modelli di utilita, la novita intrinseca va riferita soltanto a cio che sia atto a conferire particolare efficacia o comodita di applicazione a macchine gia esistenti o a parti di esse, a strumenti, utensili ed oggetti d'uso in genere. L'accertamento della validita o meno di un'invenzione o di un modello di utilita, dei requisiti costitutivi della loro novita intrinseca ed estrinseca, dei caratteri peculiari utilizzabili ai fini della loro differenziazione, e rimesso all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al Sindacato di legittimita, se fondato su una motivazione logicamente congrua e giuridicamente corretta. (Conf 541/76, mass n 379201).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2592, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 12, Regio Decr. 25/08/1940 num. 1411 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)