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Sez. 5, Sentenza n. 31635 del 24/06/2008 Ud. (dep. 29/07/2008) Rv. 241180 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE | Falsa dichiarazione di riconoscimento di paternità nei confronti del figlio dell'allora convivente - Diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 1, cod. pen. - Legittimità.
Stato
decisa il 2008-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241180-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE

L'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale di cui all'art. 62, comma primo, n. 1, cod. pen. postula che, nell'intenzione dell'agente, l'azione delittuosa sia preordinata ad eliminare una situazione effettivamente esistente, ritenuta immorale o antisociale, e che tale movente sia oggettivamente conforme alla morale ed ai costumi del tempo del commesso reato; detti presupposti non ricorrono nel caso che l'agente dichiari falsamente all'ufficiale dello stato civile di essere il padre naturale del figlio dell'allora convivente, trattandosi di motivo meramente personale inteso a rendere più salda l'unione con quest'ultima e quindi privo di quella componente oggettiva che legittima l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 1 cod. pen.. (Nella specie, tra l'altro, il ricorrente, cessata la convivenza, aveva iniziato l'azione di disconoscimento di paternità).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)