Sez. 2, Sentenza n. 197 del 07/12/2016 Ud. (dep. 03/01/2017) Rv. 268779 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ | Intima convinzione dell'agente di perseguire un fine moralmente apprezzabile - Sufficienza - Esclusione - Obiettiva rispondenza a valori etici o sociali riconosciuti dalla società - Necessità - Conseguenze in caso di erronea rappresentazione da parte dell'agente - Fattispecie.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ
Ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale, non è sufficiente l'intima convinzione dell'agente di perseguire un fine moralmente apprezzabile, essendo necessaria l'obiettiva rispondenza del movente della condotta a valori etici o sociali condivisi e riconosciuti come preminenti dalla coscienza collettiva; ne consegue che l'attenuante non può trovare applicazione se il fatto di particolare valore morale o sociale esiste soltanto nell'erronea opinione del soggetto attivo del reato, anche in ragione della disciplina prevista dall'art. 59 cod. pen., in base alla quale le circostanze devono essere applicate per le loro connotazioni oggettive. (Fattispecie nella quale la Corte ha confermato la sentenza di appello che non aveva riconosciuto l'attenuante nella condotta di danneggiamento compiuta dall'imputato, durante una conferenza in un'aula universitaria, per contestare le missioni di pace dei militari italiani all'estero).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 59 com. 3, Cod. Pen. art. 61 com. 1 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)