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Sez. 5, Sentenza n. 12763 del 06/06/2014 (Rv. 631207 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudicato esterno - Preclusione - Operatività - Individuazione del contenuto della domanda attraverso la motivazione della sentenza - Necessità - Estensione al delinearsi delle conseguenze giuridiche - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631207-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

La preclusione del giudicato opera nel caso di giudizi identici - per identità di soggetti, "causa petendi" e "petitum", per la cui valutazione occorre tenere conto dell'effettiva portata della domanda giudiziale e della decisione - ma nei soli limiti dell'accertamento della questione di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche. (Nella specie, la S.C., disattendendo la corrispondente eccezione, ha ritenuto privo di effetti preclusivi il dedotto giudicato concernente il pagamento del canone di fognatura e depurazione relativo agli anni 1997, 1998 e 2000, siccome relativo a tributi afferenti annualità distinte rispetto a quella oggetto di causa ed incentrato sulla difforme soluzione di una questione giuridica non condizionata dall'accertamento degli elementi di fatto essenziali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)