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Sez. 3, Sentenza n. 1514 del 24/01/2007 (Rv. 595041 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO | Giudice di legittimità - Poteri - Individuazione del contenuto della domanda attraverso la motivazione della sentenza - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595041-01

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO

L'elusione del giudicato esterno, risolvendosi in una violazione dell'art. 2909 cod. civ. (denunciabile ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), investe il giudice di legittimità della cognizione degli estremi legali per l'efficacia del giudicato stesso nel processo in corso e non anche del suo contenuto sostanziale, se non nei limiti di eventuali vizi di motivazione dell'interpretazione datane dal giudice "a quo". La preclusione di tale giudicato opera nel caso di giudizi identici (per identità di soggetti, "causa petendi" e "petitum"), ricavando tale identità non solo dalla motivazione, ma anche dal contenuto attribuito dalla sentenza alla domanda giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non sussistere la preclusione di giudicato fra il giudizio instaurato per conseguire il pagamento dell'indennità dovuta per il protrarsi dell'occupazione dell'immobile locato e quello instaurato per il pagamento delle somme versate in più rispetto al canone legalmente determinato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)