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Sez. 1 - , Sentenza n. 42892 del 15/12/2017 Cc. (dep. 28/09/2018) Rv. 274373 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Obbligo di tempestiva trasmissione degli atti posti a fondamento della misura impugnata - Verbale illustrativo della collaborazione - Trasmissione - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274373-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In tema di misure cautelari personali adottate sulla base delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, il verbale illustrativo dell'attività di collaborazione non rientra fra gli atti di cui è obbligatoria la trasmissione al tribunale del riesame, in quanto, valendo soltanto ad attestare la tempestività delle dichiarazioni rese dal collaborante, è irrilevante in sede cautelare, nella quale è possibile fondare l'accertamento circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza anche sulla base di dichiarazioni rese oltre il termine di centottanta giorni previsto dall'art. 16-quater, comma 1, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, come successivamente modificato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 16 quater, Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)