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Sez. 2, Sentenza n. 14907 del 11/01/2012 Cc. (dep. 18/04/2012) Rv. 252700 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Obbligo di tempestiva trasmissione egli atti posti a fondamento della misura impugnata - Verbale illustrativo della collaborazione - Trasmissione - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252700-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In tema di misure cautelari personali adottate sulla base delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, il verbale illustrativo dell'attività di collaborazione non rientra fra gli atti di cui è obbligatoria la trasmissione al Tribunale del riesame. (La Suprema Corte ha precisato che il predetto documento non costituisce elemento di prova a carico dell'indagato, ma vale soltanto ad attestare la tempestività delle dichiarazioni rese dal collaborante, ed è irrilevante in sede cautelare, nella quale è possibile fondare l'accertamento circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza anche sulla base di dichiarazioni rese oltre il termine di centottanta giorni previsto dall'art. 16-quater, comma primo, D.L. n. 8 del 1991, come successivamente modificato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)