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Sez. 3, Sentenza n. 3880 del 05/09/1977 (Rv. 387564 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - TERMINE PER LA COSTITUZIONE DELL'ATTORE - NATURA - PROROGA DISPOSTA DAL DM 24 MARZO 1975 PER LO SCIOPERO DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI NEL DISTRETTO DI ROMA - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1977-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387564-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - TERMINE PER LA COSTITUZIONE DELL'ATTORE - NATURA - PROROGA DISPOSTA DAL DM 24 MARZO 1975 PER LO SCIOPERO DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI NEL DISTRETTO DI ROMA - APPLICABILITA.*

Il termine stabilito per la Costituzione dell'attore e un termine di decadenza, perche al suo inutile decorso la legge ricollega - sia pure su eccezione da parte del convenuto - la sanzione della cancellazione della causa dal ruolo, con il conseguente Onere della sua riassunzione nel termine, dichiarato perentorio, di un anno. Di conseguenza, a tale termine e applicabile la disposizione del DM 24 marzo 1975 (pubblicato in gu 4 aprile 1975 n 90), con la quale, in relazione allo sciopero degli ufficiali giudiziari, nel distretto della Corte d'appello di Roma, i termini scadenti nel periodo dal 27 gennaio al 23 marzo 1975 furono prorogati al 19 aprile successivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., DM 24/03/1975 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)