Sez. 3, Sentenza n. 3880 del 05/09/1977 (Rv. 387564 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - TERMINE PER LA COSTITUZIONE DELL'ATTORE - NATURA - PROROGA DISPOSTA DAL DM 24 MARZO 1975 PER LO SCIOPERO DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI NEL DISTRETTO DI ROMA - APPLICABILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - TERMINE PER LA COSTITUZIONE DELL'ATTORE - NATURA - PROROGA DISPOSTA DAL DM 24 MARZO 1975 PER LO SCIOPERO DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI NEL DISTRETTO DI ROMA - APPLICABILITA.*
Il termine stabilito per la Costituzione dell'attore e un termine di decadenza, perche al suo inutile decorso la legge ricollega - sia pure su eccezione da parte del convenuto - la sanzione della cancellazione della causa dal ruolo, con il conseguente Onere della sua riassunzione nel termine, dichiarato perentorio, di un anno. Di conseguenza, a tale termine e applicabile la disposizione del DM 24 marzo 1975 (pubblicato in gu 4 aprile 1975 n 90), con la quale, in relazione allo sciopero degli ufficiali giudiziari, nel distretto della Corte d'appello di Roma, i termini scadenti nel periodo dal 27 gennaio al 23 marzo 1975 furono prorogati al 19 aprile successivo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., DM 24/03/1975 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)