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Sez. 2, Sentenza n. 6481 del 16/07/1997 (Rv. 506030 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - DELL'ATTORE | Pluralità di convenuti - Decorrenza - Prima notifica atto di citazione - Sussistenza - Ragioni - Costituzione tardiva - Conseguenze - Costituzione di qualche convenuto - Irrilevanza - Omessa cancellazione della causa - Nullità del procedimento e della sentenza di primo grado - Configurabilità - Appello del convenuto contumace - Rigetto - Cassazione della sentenza di secondo grado e rimessione della causa al giudice di primo grado per la cancellazione.
Stato
decisa il 1997-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506030-01

PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - DELL'ATTORE

Nel caso di chiamata in giudizio di più convenuti, anche dopo l' entrata in vigore della legge 26 novembre 1990 n. 353 - volta a rendere ancora più celere l' esercizio del diritto del contraddittorio - il termine di dieci giorni per la costituzione dell' attore(art. 165, primo comma, cod. proc. civ.) decorre dalla prima notifica dell' atto di citazione, conformemente alla lettera e alla ratio della norma(secondo comma dello stesso articolo), in base alla quale, entro dieci giorni dall' ultima notifica di esso, l' originale di tale atto va inserito nel fascicolo, il che da un lato presuppone il suo già avvenuto deposito, e perciò l' avvenuta costituzione - esibendo in visione al cancelliere originale della citazione (art. 74 disp. att. cod. proc. civ.), se necessario per rilevare gli estremi della procura al difensore - e dall' altro giustifica tale disposizione, altrimenti superflua se anche la costituzione potesse avvenire entro lo stesso termine. Pertanto, se il giudizio di primo grado non è cancellato dal ruolo - anche nel caso di costituzione di qualche convenuto - e il giudice di secondo grado rigetta l' appello perciò proposto da un convenuto contumace in primo grado, e quindi non dichiara la nullità della sentenza e dell' intero procedimento, rimettendo le parti al primo giudice (art. 354 cod. proc. civ.), la sentenza di secondo grado va cassata, con rinvio al giudice di primo grado affinché provveda alla cancellazione della causa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 168, Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 72, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)