Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9637 del 13/04/2017 (Rv. 643799 - 02)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - OMISSIONE, INCOMPLETEZZA E INFEDELTÀ DELLA DICHIARAZIONE | Società di persone - Accertamento di maggior reddito - Socio - Imputazione "pro quota" - Sanzione per infedele dichiarazione - Applicazione - Fondamento - Colpa - Socio non amministratore - Omesso esercizio del potere di controllo - Socio amministratore - Poteri di gestione e direzione dell'attività sociale.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - OMISSIONE, INCOMPLETEZZA E INFEDELTÀ DELLA DICHIARAZIONE
Il maggior reddito risultante dalla rettifica operata nei confronti di una società di persone, ed imputato al socio ai fini dell'IRPEF, giusta l’art. 5 del d.P.R. n. 597 del 1973 (poi sostituito dall'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986), in proporzione della relativa quota di partecipazione, comporta anche l'applicazione allo stesso socio della sanzione per infedele dichiarazione prevista dall'art. 46 del d.P.R. n. 600 del 1973, la cui irrogazione, non fondandosi solo sull'elemento della volontarietà ma anche su quello della colpevolezza, non si pone in contrasto con l'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, consistendo la colpa, per i soci non amministratori, nell'omesso o insufficiente esercizio del potere di controllo sullo svolgimento degli affari sociali e di consultazione dei documenti contabili nonchè del diritto ad ottenere il rendiconto dell'attività sociale, e, per i soci amministratori, nell'omesso o insufficiente esercizio dei poteri di gestione, direzione e controllo dell'attività sociale.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 46 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 5, Cod. Civ. art. 2320
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)