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Sez. 5, Sentenza n. 12177 del 26/05/2009 (Rv. 608514 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - OMISSIONE, INCOMPLETEZZA E INFEDELTÀ DELLA DICHIARAZIONE | Socio di società di persone - Reddito di partecipazione agli utili - Omessa dichiarazione nella misura risultante dalla rettifica a carico della società - Infedele dichiarazione - Sanzione pecuniaria - Applicabilità al socio - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608514-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - OMISSIONE, INCOMPLETEZZA E INFEDELTÀ DELLA DICHIARAZIONE

Il socio di società di persone che non abbia dichiarato, per la parte di sua spettanza, il reddito di partecipazione risultante dalla rettifica operata dall'Amministrazione finanziaria a carico della società ai fini dell'ILOR, è tenuto al pagamento delle sanzioni pecuniarie per l'infedele dichiarazione, a norma dell'art. 46 del d.P.R. n. 600 del 1973, consentendogli in ogni caso la sua posizione di socio (tanto più quando - come nella specie - egli rivesta la carica di amministratore) il controllo dell'attività della società e della sua contabilità e, dunque, la verifica dell'effettivo ammontare del suo reddito e degli utili conseguiti in proporzione alla sua quota di partecipazione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 46 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)