Sez. L, Sentenza n. 9429 del 18/07/2000 (Rv. 538506 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - SCALA MOBILE | Miglioramenti retributivi correlati all'aumento del costo della vita - Indicizzazioni retributive - Limiti ex art. 2 D.L. 12 del 1977 - Prevalente normativa contrattuale del settore industriale - Rilevanza - Beneficio previsto da contratto collettivo aziendale - Riferimento anche alla contrattazione collettiva aziendale del settore industriale - Necessità - Prova - Onere gravante sul datore di lavoro - Fattispecie relativa ad indennità di presenza dell'A.C.E.A.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - SCALA MOBILE
L'art. 2 del D.L. n. 12 del 1977, convertito dalla legge n. 91 del 1977, che, nel disciplinare - con norme non derogabili a favore dei lavoratori - i miglioramenti retributivi connessi alle variazioni del costo della vita (e ogni altra forma di indicizzazione delle retribuzioni), vieta modalità di computo di tale genere di miglioramenti in difformità della "normativa prevalente" prevista dagli accordi interconfederali 17 gennaio 1957 e 25 gennaio 1975 per i lavoratori dell'industria e dai contratti del medesimo settore, va interpretato nel senso che nell'ambito di questi contratti vanno compresi anche i contratti aziendali, quanto meno quando la disciplina di cui è contestata la conformità a detti criteri è posta da un contratto aziendale, fermo restando che ricade sul datore di lavoro l'onere di provare la "difformità" della clausola contrattuale fatta valere dal lavoratore. (Fattispecie relativa al periodo 1977 - 1987, in materia di incidenza dell'indennità di contingenza sull'indennità di presenza, a norma dell'accordo aziendale 23 luglio 1973 per l'A.C.E.A. - Azienda comunale energia e ambiente del Comune di Roma).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)