diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 12708 del 12/12/1995 (Rv. 495019 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA | Disciplina dei relativi effetti riflessi sugli altri istituti retributivi - Portata - Sopravvenienza della legge n. 38 del 1986 - Persistenza del vigore di tale disciplina - Sentenza costituzionale n. 124 del 1991 - Effetti.
Stato
decisa il 1995-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495019-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA

La disciplina degli effetti riflessi dell'indennità di contingenza sugli altri istituti retributivi, contenuta nell'ultimo periodo del primo comma dell'art. 2 del D.L. 1 febbraio 1977 n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 1977 n. 91 - a norma del quale gli effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione su qualsiasi elemento della retribuzione non possono essere computati in difformità della normativa prevalente prevista dagli accordi interconfederali 15 gennaio 1957 e 25 gennaio 1975 operanti nel settore dell'industria e dai contratti dello stesso settore per i corrispondenti elementi retributivi e limitatamente a tali elementi - è rimasta in vigore anche dopo l'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1986 n. 38 - che, introducendo una riforma strutturale dell'indennità di contingenza per il settore privato mediante il sistema del punto in percentuale, mutuato dalla nuova disciplina dell'indennità integrativa speciale del settore pubblico di cui al d.P.R. 1 febbraio 1986 n. 13, ha invece abrogato la precedente disciplina dell'indennità di contingenza contenuta nella prima parte del citato art. 2 - fermo restando che, a decorrere da tale data, la norma suddetta è stata dichiarata costituzionalmente illegittima (con sentenza della Corte costituzionale 26 marzo 1991 n. 124) nella parte in cui non consente la computabilità della contingenza su elementi retributivi diversi da quelli previsti dalla contrattazione collettiva prevalente nel settore dell'industria, e che solo a partire dalla medesima data è consentito ai contratti collettivi di settore di estendere la computabilità dell'indennità di contingenza ad istituti retributivi anche diversi ed ulteriori rispetto a quelli del settore industriale. (Nella specie, la S.C. ha confermato, con diversa motivazione, la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto legittima, a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 38 del 1986, l'esclusione dell'indennità di contingenza dalla base di calcolo della maggiorazione dovuta a titolo di indennità di laurea prevista dalla contrattazione collettiva relativa ai dipendenti delle casse di risparmio).

Riferimenti normativi: Legge 26/02/1986 num. 38 art. 1, Decreto Legge 10/02/1977 num. 12 art. 2 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST., DPR 01/02/1986 num. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)