Sez. 2, Sentenza n. 3015 del 12/10/1972 (Rv. 360773 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO DI RICOGNIZIONE (O DI RINNOVAZIONE) - NATURA - EFFICACIA TRA LE PARTI E NEI CONFRONTI DEI TERZI.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO DI RICOGNIZIONE (O DI RINNOVAZIONE) - NATURA - EFFICACIA TRA LE PARTI E NEI CONFRONTI DEI TERZI.*
L'atto di ricognizione, di evidente natura confessoria, puo avere il fine di provare l'esistenza di una precedente convenzione tra le parti, della quale si riconoscono gli effetti, che si intendono conservare. Esso fa piena prova della esistenza della dichiarazione che attesta essere contenuta nel preesistente documento (dal quale unicamente deriva la situazione giuridica, che si dichiara essersi verificata), ma solo nei rapporti delle persone intervenute nella formazione del documento (ed i loro eredi); nei confronti del terzo tale mezzo di prova documentale, redatto senza il suo intervento, ha l'efficacia di una scrittura privata nei confronti di chi non figura autore del documento e che non e ne erede, ne avente causa di chi sottoscrisse la scrittura, ossia ha l'efficacia di un semplice indizio, idoneo a formare il convincimento del giudice, in concorso con altri elementi probatori.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2720
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)