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Sez. 2, Sentenza n. 7891 del 28/09/1994 (Rv. 487927 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE | Atto di ricognizione in ordine ai fatti produttivi di rapporti giuridici sfavorevoli al dichiarante - Efficacia probatoria - Provenienza dalla parte stessa del rapporto - Necessità - Fattispecie relativa ad un atto del difensore.
Stato
decisa il 1994-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487927-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE

L'atto di ricognizione, stante la sua natura confessoria, ha efficacia probatoria soltanto in ordine ai fatti produttivi di rapporti giuridici sfavorevoli al dichiarante, onde deve provenire dalla parte stessa del rapporto (nella specie si è esclusa l'efficacia probatoria dell'atto di ricognizione in una lettera del difensore della parte, che è pur sempre oggetto diverso da quello cui si pretendeva far risalire l'obbligazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2720, Cod. Civ. art. 2730

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)