Sez. 4, Sentenza n. 7851 del 16/01/1980 Ud. (dep. 19/06/1980) Rv. 145691 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - COLLABORATORI DEL PERITO - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA.*
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Il perito di ufficio non puo, senza espressa autorizzazione del giudice, demandare ad altri specialisti indagini tecniche o la formulazione dei responsi sulla base delle indagini effettuate. Pur tuttavia il perito, senza che sia necessaria l'autorizzazione, puo servirsi di un collaboratore per determinate operazioni tecniche sempre che questi non esprima alcun giudizio o valutazione sui risultati delle indagini.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 320 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)