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Sez. 4, Sentenza n. 2322 del 21/02/1983 Ud. (dep. 18/03/1983) Rv. 157930 - 01

PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - POTERI DEL PERITO - AUSILIO DI SPECIALISTI - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ - ACCERTAMENTI RADIOGRAFICI ESEGUITI DA PERSONE DIVERSE DAL PERITO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157930-01

PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - POTERI DEL PERITO - AUSILIO DI SPECIALISTI - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ - ACCERTAMENTI RADIOGRAFICI ESEGUITI DA PERSONE DIVERSE DAL PERITO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Il perito medico è tenuto ad eseguire personalmente le indagini diagnostiche che devono servire di base al responso sul caso sottoposto al suo esame, ma ciò non esclude che egli possa servirsi di ausiliari tecnici specialistici per la rilevazione dei dati che possono essere evidenziati solo con determinate apparecchiature sotto il suo diretto controllo anche se non rigorosamente in sua presenza. In particolare, gli accertamenti radiografici eseguiti da persone diverse dal perito devono considerarsi legittimamente eseguiti se il perito stesso sia in grado di leggere e di interpretare le lastre di cui abbia controllato la ripresa e l'autenticità. (nella specie era stata dedotta la nullità della perizia medico- legale per essersi il perito trattenuto in un corridoio adiacente il locale ove il radiologo procedeva alla ripresa radiografica sulla parte lesa). (per la legittimità dell'ausilio di specialisti e collaboratori e sui suoi limiti (V mass n 145691; (V mass n 144663; (V mass n 140649; (V mass n 138179).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)