Sez. L, Sentenza n. 4640 del 16/04/1992 (Rv. 476827 - 01)
Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere | Pensione di inabilità e indennità di accompagnamento - Condizioni rispettive - Per l'indennità di accompagnamento - Condizioni economiche ex art. 26 legge n. 153 del 1969 - Esclusione.
Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere
Le provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili, come definiti dall'art. 2 della legge 30 marzo 1971 n. 118, previste dall'art. 12 della stessa legge (pensione di inabilità) e dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 (indennità di accompagnamento), sono soggette a condizioni diverse, poiché, ai fini della seconda occorre essere un mutilato od invalido civile totalmente inabile per le affezioni fisiche o psichiche di cui agli artt. 2 e 12 della prima delle citate leggi e trovarsi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, avere bisogno di assistenza continua, ma non anche versare nelle condizioni economiche stabilite dall'art. 26 della legge n. 153 del 1969.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 2 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)