Sez. L, Sentenza n. 11295 del 28/08/2000 (Rv. 539843 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Pensione di inabilità e indennità di accompagnamento - Previsione di condizioni diverse ai fini della sussistenza del relativo diritto - Fattispecie.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Le provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili previste, rispettivamente, dall'art. 12 della legge n. 118 del 1971 (pensione di inabilità) e dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 (indennità di accompagnamento) sono soggette a condizioni diverse. Infatti, mentre per l'indennità di accompagnamento è necessario che il beneficiario oltre ad essere mutilato o invalido civile totalmente inabile per le affezioni fisiche o psichiche di cui agli artt. 2 e 12 della legge n. 118 del 1971 sia anche nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, essendo in grado di compiere da solo gli atti quotidiani della vita, abbia bisogno di assistenza continua, per la pensione di inabilità occorre che il richiedente versi in uno stato di totale incapacità lavorativa e che sia nelle condizioni economiche stabilite dall'art. 26 della legge n. 153 del 1969. Tale requisito reddituale è, invece, assolutamente irrilevante ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, trattandosi di una prestazione del tutto peculiare in cui l'intervento assistenziale non è indirizzato - come avviene per la pensione di inabilità - al sostentamento dei soggetti minorati nelle loro capacità di lavoro (tanto è vero che l'indennità può essere concessa anche a minori degli anni diciotto e a soggetti che, pur non essendo in grado di deambulare senza l'aiuto di un terzo, svolgano tuttavia un'attività lavorativa al di fuori del proprio domicilio), ma è rivolto principalmente a sostenere il nucleo familiare onde incoraggiarlo a farsi carico dei suddetti soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura e assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale. (In base ai suddetti principi la S.C. ha affermato l'inammissibilità - in quanto domanda nuova- della richiesta di pensione di inabilità formulata per la prima volta in sede di legittimità da parte di una invalida civile che sia nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sia nell'atto di appello aveva sempre fatto esclusivo riferimento all'indennità di accompagnamento).
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 2 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)