Sez. L - , Sentenza n. 26817 del 23/10/2018 (Rv. 651239 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Revisione della rendita - Termine di prescrizione triennale - Applicabilità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE
In tema di assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, il termine triennale di cui all'art. 112 del d.P.R. n.1124 del 1965 si applica anche alla domanda di revisione della rendita INAIL già concessa, atteso che essa rappresenta la prosecuzione della iniziale richiesta di riconoscimento della rendita per malattia professionale con una certa percentuale e che, inoltre, si fonda sulla medesima "ratio" che giustifica la previsione di un termine breve di prescrizione, la quale risiede nella necessità di un accertamento precoce delle circostanze di fatto necessarie per l'insorgenza del diritto o della sua misura.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 137 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)