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Sez. U, Sentenza n. 10839 del 10/07/2003 (Rv. 564930 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Malattie professionali - Termine di complessivi quindici anni in materia di revisione "ex" art. 137 T.U. Inail (d.P.R. n. 1124 del 1965) - Determinazione del periodo di rilevanza delle modificazioni - Termine per disporre, da parte dell'Istituto, la revisione della rendita per miglioramento - Individuazione.
Stato
decisa il 2003-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564930-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE

Il termine, per complessivi quindici anni, per la revisione della rendita per inabilità professionale, previsto dall'art. 137 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), non preclude la revisione ad opera dell'INAIL per miglioramenti delle condizioni dell'assicurato oltre il quindicennio dalla costituzione della rendita, sempre che il ritenuto miglioramento si sia verificato entro detto quindicennio. È preclusa la possibilità per l'INAIL di disporre la revisione per miglioramento (e si verifica quindi il consolidamento del trattamento in atto) ove l'Istituto, entro un anno dalla data di scadenza del quindicennio dalla costituzione della rendita, non comunichi all'interessato l'inizio del relativo procedimento.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 137 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)