Sez. U, Sentenza n. 694 del 14/03/1974 (Rv. 368522 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - COLLEGI RIUNITI 'PRINCIPE DI NAPOLÌ - DOMANDA DEL DIPENDENTE PER DIFFERENZE DI RETRIBUZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - COLLEGI RIUNITI 'PRINCIPE DI NAPOLÌ - DOMANDA DEL DIPENDENTE PER DIFFERENZE DI RETRIBUZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Rientra nella sfera della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la vertenza nella quale un dipendente (nella specie direttore di convitto) dei collegi riuniti principe di Napoli - ente pubblico non economico avente come proprio fine l'attivita educativa - assunto a tempo indeterminato con regolare atto di nomina, ed inserito stabilmente nell'organizzazione dell'ente, richiede la differenza di retribuzione tra quella che gli sarebbe spettata per le mansioni espletate e lo stipendio effettivamente corrispostogli. (V 2954'71, mass n 354209).*
Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 4 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 com. 1 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)