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Sez. 5, Sentenza n. 22230 del 30/10/2015 (Rv. 637216 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO ED IN CASO D'USO - CASO D'USO | Fideiussione enunciata in decreto ingiuntivo - Applicazione dell'imposta - Limiti - Valore del credito ingiunto - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637216-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO ED IN CASO D'USO - CASO D'USO

L'imposta di registro di un contratto enunciato in un atto giudiziario e non soggetto a registrazione a termine fisso si applica, a norma dell'art. 22, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986, sulle sole prestazioni che, al tempo dell'uso, non siano state ancora eseguite, sicché la fideiussione formata per corrispondenza (e, come tale, soggetta a registrazione in caso di uso) va tassata nei limiti del valore del credito il cui pagamento sia stato ingiunto al debitore ed al fideiussore.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)