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Sez. 5, Sentenza n. 18454 del 21/09/2016 (Rv. 640974 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI | Fideiussione enunciata in decreto ingiuntivo - Applicazione dell'imposta - Limiti - Valore del credito ingiunto e non dell'intera fideiussione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640974-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI

Nel caso di decreto ingiuntivo nei confronti del fideiussore, l'imposta di registro si applica, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986, nei limiti del valore del credito il cui pagamento sia stato ingiunto e non al valore complessivo del rapporto garantito.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 6, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 11, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)