Sez. 1, Sentenza n. 4355 del 16/05/1997 (Rv. 504421 - 01)
IMPRESA - SEDE DELL'IMPRESA - SEDI SECONDARIE - IN GENERE | Iscrizione nel registro delle imprese - Finalità - Attività sostanziale e processuale posta in essere dal preposto di una sede secondaria - Imputabilità alla sede centrale - Sussistenza - Legittimazione del preposto della sede secondaria a stare in giudizio per la sede centrale - Sussistenza - Condizioni - Legittimazione della sede centrale a impugnare la relativa sentenza - Sussistenza.
IMPRESA - SEDE DELL'IMPRESA - SEDI SECONDARIE - IN GENERE
Le sedi secondarie di un'impresa (anche se organizzate in forma societaria) non rilevano come centri autonomi di imputazione giuridica e la loro iscrizione nel registro delle imprese non è preordinata ad evidenziare una separazione rispetto alla sede centrale, bensì a rendere manifesto il vincolo organico tra l'impresa e le sue ramificazioni; pertanto, l'attività svolta dalla persona preposta all'esercizio della sede secondaria, sia sul piano sostanziale che su quello processuale, fa capo all'impresa nella sua globalità. Ne consegue che, qualora l'iniziativa processuale sia assunta, nell'ambito delle sue competenze, dal rappresentante preposto all'esercizio della sede secondaria, gli effetti si producono direttamente nei confronti dell'impresa e quest'ultima è legittimata ad impugnare direttamente la decisione emessa a conclusione del giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2299, Cod. Civ. art. 2330, Cod. Civ. art. 2506, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)