Sez. 1, Sentenza n. 7301 del 07/04/2005 (Rv. 581351 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Sentenza non appellabile - Procedimento di correzione - Ammissibilità - Competenza del giudice "a quo" - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
Il procedimento di correzione di errore materiale della sentenza è precluso solo dalla proposizione dell'appello ed è di competenza del giudice "a quo" quando si tratti di sentenze non appellabili ma soggette solo al ricorso per cassazione, non potendo il giudice di legittimità esaminare il merito e quindi procedere alle rettifiche in questione. (Fattispecie in tema di correzione di errore materiale occorso in una sentenza della corte d'appello in unico grado, in materia di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)