Sez. 3, Sentenza n. 21492 del 07/11/2005 (Rv. 585351 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Errori materiali o di calcolo contenuti nella sentenza del giudice di merito - Correzione in sede di legittimità - Ammissibilità - Esclusione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
In sede di legittimità non può procedersi alla correzione di errori materiali o di calcolo, contenuti nella sentenza del giudice di merito, dovendo alla stessa provvedere il giudice "a quo" a norma degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)