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Sez. 5, Sentenza n. 1182 del 23/11/1970 Ud. (dep. 30/01/1971) Rv. 116454 - 01

REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - DANNO - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1970-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/116454-01

REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - DANNO - CRITERI DI VALUTAZIONE.*

Il danno da tenere presente e da valutare ai fini delle circostanze aggravanti e attenuanti, previste dall'art 219 RD 16 marzo 1942, n 267, quale che sia l'ipotesi di bancarotta fraudolenta o semplice, e quello che puo essere prodotto dal fatto reato e non quello cagionato dal fallimento e costituito dal passivo. Il danno cagionato dai fatti di bancarotta semplice consiste nella diminuzione dell'attivo da ripartirsi tra i creditori e, trattandosi di reato di pericolo, puo anche mancare ogni pregiudizio patrimoniale. Nella ipotesi di bancarotta semplice per omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dalla legge, il danno puo essere rappresentato dall'impossibilita di ricostruire totalmente o parzialmente la situazione contabile dell'impresa fallita o di esercitare le azioni revocatorie o altre azioni a tutela degli interessi della massa dei creditorì se il danno causato dall'omissione e di speciale tenuita o addirittura non sussiste, il giudice deve concedere l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuita. (V 115859, 115600, 115501, anno 1970, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)