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Sez. 5, Sentenza n. 5707 del 16/04/1986 Ud. (dep. 17/06/1986) Rv. 173156 - 01

REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - DANNO - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1986-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173156-01

REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - DANNO - CRITERI DI VALUTAZIONE.*

Il danno valutabile ai fini della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall'art. 219, terzo comma, R.d. 16 marzo 1942, n. 267, quale che sia l'ipotesi di bancarotta, fraudolenta o semplice, è quello cagionato dal fatto reato e non quello derivante dal passivo del fallimento. Pertanto, il danno cagionato dai fatti di bancarotta semplice documentale può consistere nella impossibilità di ricostruire totalmente o parzialmente la situazione contabile dell'impresa fallita o di esercitare le azioni revocatorie o altre azioni a tutela dei creditori, ovvero dalla diminuzione che l'omessa tenuta dei libri contabili ha determinato nella quota di attivo da ripartirsi fra i creditori. Se il danno causato dall'omissione è di speciale tenuità o addirittura non sussiste, il giudice deve concedere l'attenuante in questione. (Conf mass n 116454; (Conf mass n 152238; (Conf mass n 139506; (Conf mass n 139262; (Conf mass n 139261; (Conf mass n 138502; (Conf mass n 137110).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 219 com. 3 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)