diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6903 del 24/11/1986 (Rv. 449011 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE - DECADENZA - RILEVABILITÀ DI UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO.*
Stato
decisa il 1986-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449011-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE - DECADENZA - RILEVABILITÀ DI UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO.*

La decadenza processuale conseguente all'inosservanza del termine previsto dall'art. 617 cod. proc. civ. per la proposizione della opposizione agli Atti esecutivi dev'essere rilevata di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e, quindi, anche in Sede di legittimità, trattandosi di materia riguardante l'ordinato svolgimento del processo, sottratta, come tale, alla disponibilità delle parti. (Conf 1644/80, mass n 405109; (Conf 3859/80, mass n 407719).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)