Sez. 3, Sentenza n. 16153 del 08/07/2010 (Rv. 613969 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Assistenza e difesa di più parti - Esame di identiche questioni e posizioni - Aumento del 20 per cento dell'onorario ex art. 5, comma 4, del d.m. n. 585 del 1994 - Facoltà discrezionale del giudice - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Condizioni.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE
Nei casi di assistenza e di difesa di più parti comportante l'esame di identiche questioni e posizioni, la maggiorazione del 20 per cento dell'onorario, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della tariffa professionale forense approvata con D.M. n. 585 del 1994, per l'assistenza e la difesa di ogni parte oltre la prima è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale, comunque, ha l'obbligo di motivare indicando le ragioni che hanno determinato l'esercizio del potere conferitogli; tale obbligo di motivazione sussiste anche nel caso in cui il giudice ritenga di non far proprie le argomentazioni in base alle quali la parte abbia richiesto la detta maggiorazione e non aderisca a tale motivata richiesta.
Riferimenti normativi: DM Grazia e Giustizia 05/10/1994 art. 5 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)