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Sez. 2, Sentenza n. 12011 del 06/11/1992 (Rv. 479361 - 01)

Avvocato e procuratore - Onorari - Tariffe professionali - In genere | Assistenza e difesa di più parti - Esame di identiche questioni e posizioni - Aumento del 20 per cento della parcella ex art. 5 comma 4 della tariffa professionale forense approvata con D.M. 22 giugno 1982 - Facoltà discrezionale del giudice - Negazione dell'aumento - Obbligo di motivazione.
Stato
decisa il 1992-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479361-01

Avvocato e procuratore - Onorari - Tariffe professionali - In genere

Ai sensi dell'art. 5 comma 4 della tariffa professionale forense approvata con D.M. 22 giugno 1982, la facoltà, nei casi di assistenza e di difesa di più parti comportante l'esame di identiche questioni e posizioni, di aumentare la parcella del 20 per cento per ogni parte sino ad un massimo di sei, è attribuita al potere discrezionale del giudice, il quale tuttavia, se ritiene di negare l'aumento, deve indicare le ragioni che hanno determinato l'esercizio nel senso anzidetto dei poteri conferitogli.

Riferimenti normativi: DM Grazia e Giustizia 22/06/1982 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)