Sez. 6, Sentenza n. 4794 del 17/12/1995 Cc. (dep. 15/03/1996) Rv. 204139 - 01
Impugnazioni - Provvedimenti impugnabili - Provvedimenti abnormi | Necessario collegamento al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione - Esclusione nei casi di necessità di immediata eliminazione del provvedimento - Fattispecie: in materia di libertà personale.
Impugnazioni - Provvedimenti impugnabili - Provvedimenti abnormi
La nozione di provvedimento abnorme non può essere sempre e comunque collegata al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, nel senso che quando sia previsto uno strumento (anche "latu sensu" di gravame) non sia possibile utilizzare il ricorso per cassazione. Nei casi in cui l'illegalità del provvedimento sia "ictu oculi" evidente ed incida direttamente sullo "status libertatis" la necessità di immediata rimozione del "vulnus" arrecato all'ordine giuridico prescinde dal mezzo utilizzato purché il giudice adito abbia il potere di decidere in materia. (Principio affermato con riguardo a provvedimento del Pubblico ministero che ebbe a disporre l'esecuzione di un'ordinanza custodiale a seguito di annullamento con rinvio da parte della cassazione della decisione di revoca della stessa adottata dal Tribunale del riesame, dovendo ancora esperirsi il giudizio rescissorio. In particolare la Corte Suprema ha posto in luce come solo la tassatività dei casi e non anche quella dei mezzi di impugnazione preclude ogni possibilità di deroga; pertanto, a prescindere dalla circostanza che avverso il provvedimento in questione fosse possibile esperire incidente di esecuzione, ha annullato lo stesso senza rinvio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 588, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 588
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)