Sez. 3, Sentenza n. 18079 del 25/02/2003 Cc. (dep. 16/04/2003) Rv. 224755 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI | Provvedimento del PM di ripristino dello stato dei luoghi in pendenza del procedimento penale - Atto abnorme - Sussistenza - Ragioni.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI
È abnorme, e come tale impugnabile con ricorso per cassazione, il provvedimento con cui il P.M. - richiesto, da parte della Pubblica Amministrazione, di disporre il dissequestro di un fabbricato abusivo al fine di procedere alla sua demolizione - disponga, fermo restando il sequestro, il ripristino dello stato dei luoghi, in quanto tale provvedimento non può essere disposto in pendenza del procedimento penale dall'Autorità giudiziaria e, quindi, neppure dal Pubblico Ministero, trattandosi di una sanzione penale tipica che, ai sensi dell'art.1 sexies, comma 2, legge n.431 del 1985, può essere irrogata dal giudice penale solo con la sentenza di condanna.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 sexies com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 163 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)