Sez. 1, Sentenza n. 2640 del 17/07/1969 (Rv. 342281 - 01)
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DEI TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE PUBBLICHE O DI ALTRE GIURISDIZIONI - CONTROVERSIA SULLA DETERMINAZIONE DELL'ALVEO O DELLE SPONDE DI UN CORSO D'ACQUA NONCHE SULLA RELATIVA QUALIFICAZIONE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE - LIMITI - CONTROVERSIA RELATIVA ALL'APPARTENENZA DEL TERRENO RIEMERSO - FUNZIONE REGOLATRICE DELLE COMPETENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - INDAGINI DI FATTO.*
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DEI TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE PUBBLICHE O DI ALTRE GIURISDIZIONI - CONTROVERSIA SULLA DETERMINAZIONE DELL'ALVEO O DELLE SPONDE DI UN CORSO D'ACQUA NONCHE SULLA RELATIVA QUALIFICAZIONE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE - LIMITI - CONTROVERSIA RELATIVA ALL'APPARTENENZA DEL TERRENO RIEMERSO - FUNZIONE REGOLATRICE DELLE COMPETENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - INDAGINI DI FATTO.*
La Competenza per materia del tribunale regionale delle acque pubbliche sussiste, a norma dell'art. 140, primo comma lett. B), del tu 11 dicembre 1933, n.1775, soltanto quando si controverta sull'appartenenza di una zona di terreno all'alveo o alle sponde di un corso d'acqua, vale a dire quando il terreno contestato costituisca parte integrante di questo e sia, di conseguenza soggetto al regime giuridico delle acque pubbliche. La controversia sulla consistenza e sulla Determinazione dell'alveo o delle sponde di un corso d'acqua, al pari di quella sulla qualificazione come alveo di una determinata zona di terreno, implicando la necessita di un'indagine tecnica, e devoluta alla Competenza del giudice specializzato, ancorche la questione sia proposta 'incidenter tantum' in via di Azione o di esecuzione. Tale Competenza deve, invece, ritenersi esclusa nell'ipotesi in cui, pur affermandosi che il terreno conteso abbia costituito in passato l'alveo di un corso d'acqua, risulti che esso, al momento della contestazione, abbia definitivamente cessato di farne parte per eventi naturali e si disputi esclusivamente circa l'appartenenza della zona riemersa a seguito della deviazione dell'alveo. Nell'Esercizio della funzione regolatrice delle competenze delle magistrature di merito, al fine di delimitare le sfere di attribuzione della potesta giurisdizionale spettante ai singoli giudici, la Corte di Cassazione e investita anche dell'esame del fatto, nei limiti in cui questo puo averne Rilevanza ai fini della soluzione della questione di identificazione del giudice competente.*
Riferimenti normativi: Legge 11/12/1933 num. 1775 art. 140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)