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Sez. 3 - , Sentenza n. 41951 del 05/07/2019 Ud. (dep. 11/10/2019) Rv. 277053 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE | Comunicazioni telematiche che costituiscono sfogo all’impulso sessuale - Mancanza di contatto “corpore-corpori” - Qualificazione - Molestie o disturbo alle persone – Esclusione – Violenza sessuale – Configurabilità – Ragioni – Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277053-01

REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE

Integra il reato di violenza sessuale e non quello di molestie di cui all'art. 660 cod. pen. la condotta di chi, per soddisfare o eccitare il proprio istinto sessuale, mediante comunicazioni telematiche che non comportino contatto fisico con la vittima, induca la stessa al compimento di atti che comunque ne coinvolgano la corporeità sessuale e siano idonei a violarne la libertà personale e non la mera tranquillità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza con la quale il ricorrente era stato condannato per il delitto di violenza sessuale per avere indotto, con plurime comunicazioni telematiche, una minore degli anni 14 a compiere giochi erotici e ad avere rapporti sessuali virtuali). (Conf. Sez. 1., n. 643 del 1967, Rv. 105780).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 660 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)