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Sez. 3, Sentenza n. 5688 del 18/09/2024 Ud. (dep. 12/02/2025) Rv. 287433-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE | Assenza di contatto fisico tra vittima e agente - Immediata interazione fra soggetto attivo e passivo - Contestualità - Necessità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-09-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287433-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE

Ai fini dell'integrazione del delitto di violenza sessuale, l'immediatezza dell'interazione tra soggetto agente e persona offesa, nel caso in cui tra di essi non via sia stato contatto fisico, non coincide necessariamente la sua contestualità, potendo essere differita allorquando l'atto involgente la propria corporeità sessuale, posto in essere dalla persona offesa, costituisce effetto della "vis" psichica ovvero della condotta induttiva su di lei esercitata, nell'ambito di un rapporto di causa-effetto, dal soggetto agente, indipendentemente dalle finalità perseguite. (Fattispecie in cui l'imputato aveva costretto, con minaccia, la persona offesa a realizzare, col proprio cellulare, un video nel quale compiva atti di autoerotismo, senza che lo stesso avesse assistito alla sua esecuzione, neppure virtualmente, avendolo ricevuto via "whatsapp" qualche ora dopo).

Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)