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Sez. 1, Sentenza n. 1058 del 25/01/2001 (Rv. 543454 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Mandato conferito in calce o a margine del ricorso - Requisito della specialità e anteriorità della procura - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543454-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

Posto che il disposto dell'art. 83, comma terzo, cod. proc. civ., nell'attribuire alla parte la facoltà di apporre la procura in calce o a margine di specifici e tipici atti del processo - e, in ragione di tale modalità, speciale -, dà fondamento alla presunzione che il mandato così conferito abbia effettiva attinenza al grado o alla fase del giudizio cui l'atto che lo contiene inerisce, la procura per il giudizio di cassazione rilasciata in calce o a margine del ricorso, costituendo corpo unico con l'atto cui si riferisce, garantisce il requisito della specialità del mandato al difensore, al quale, quando privo di data, deve intendersi estesa quella del ricorso; resta pertanto irrilevante la formulazione in ipotesi generica omnicomprensiva (ma contenente comunque il riferimento anche alla fase di cassazione) dei poteri attribuiti al difensore, tanto più quando, come nella specie, il collegamento tra la procura e il ricorso per cassazione sia reso esplicito attraverso il reciproco richiamo nella intestazione del ricorso ("alla procura a margine") e nel testo della stessa procura ("al presente giudizio").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 83 com. 3, Cod. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)