Sez. 5, Sentenza n. 935 del 28/04/1986 Cc. (dep. 30/06/1986) Rv. 173274 - 01
GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITÀ - NEL PROCEDIMENTO PENALE - DELIMITAZIONE - SUSSISTENZA - GIUDICE DELEGATO AL FALLIMENTO - PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO PENALE RELATIVO AI REATI FALLIMENTARI - INCOMPATIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITÀ - NEL PROCEDIMENTO PENALE - DELIMITAZIONE - SUSSISTENZA - GIUDICE DELEGATO AL FALLIMENTO - PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO PENALE RELATIVO AI REATI FALLIMENTARI - INCOMPATIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
La incompatibilità del giudice va vista soltanto in relazione al procedimento penale e non già alle cause civili che abbiano relazione più o meno diretta col procedimento penale stesso: pertanto il giudice delegato a dirigere la procedura fallimentare ben può conoscere dei reati derivanti dalla dichiarazione di fallimento. (V mass n 158804).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)