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Sez. 5, Sentenza n. 935 del 28/04/1986 Cc. (dep. 30/06/1986) Rv. 173274 - 01

GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITÀ - NEL PROCEDIMENTO PENALE - DELIMITAZIONE - SUSSISTENZA - GIUDICE DELEGATO AL FALLIMENTO - PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO PENALE RELATIVO AI REATI FALLIMENTARI - INCOMPATIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173274-01

GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITÀ - NEL PROCEDIMENTO PENALE - DELIMITAZIONE - SUSSISTENZA - GIUDICE DELEGATO AL FALLIMENTO - PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO PENALE RELATIVO AI REATI FALLIMENTARI - INCOMPATIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

La incompatibilità del giudice va vista soltanto in relazione al procedimento penale e non già alle cause civili che abbiano relazione più o meno diretta col procedimento penale stesso: pertanto il giudice delegato a dirigere la procedura fallimentare ben può conoscere dei reati derivanti dalla dichiarazione di fallimento. (V mass n 158804).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)