Sez. 4, Sentenza n. 3987 del 14/10/1982 Ud. (dep. 02/05/1983) Rv. 158804 - 01
GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITÀ - IPOTESI PREVISTE NELL'ART. 61 COD. PROC. PEN. - TASSATIVITÀ - FATTISPECIE: PUBBLICO MINISTERO D'APPELLO GIÀ GIUDICE IN PRIMO GRADO.*
GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITÀ - IPOTESI PREVISTE NELL'ART. 61 COD. PROC. PEN. - TASSATIVITÀ - FATTISPECIE: PUBBLICO MINISTERO D'APPELLO GIÀ GIUDICE IN PRIMO GRADO.*
L'incompatibilità del giudice determinata da Atti compiuti nello stesso procedimento, di cui all'art. 61 cod. proc. pen., non è applicabile ad ipotesi non espressamente previste. (nella specie l'incompatibilità non è stata ritenuta per il magistrato del pubblico ministero in grado d'appello, il quale aveva presieduto il collegio giudicante nel processo di primo grado). (Conf mass n 116965; (Conf mass n 119449).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)