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Sez. L, Sentenza n. 4527 del 28/10/1989 (Rv. 464011 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - PRINCIPIO DI DIRITTO E CIRCOSTANZE DI FATTO COSTITUENTINE PREMESSA NECESSARIA - CARATTERE VINCOLANTE - DIVERSE DECISIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE RESE IN ALTRE CIRCOSTANZE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1989-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464011-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - PRINCIPIO DI DIRITTO E CIRCOSTANZE DI FATTO COSTITUENTINE PREMESSA NECESSARIA - CARATTERE VINCOLANTE - DIVERSE DECISIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE RESE IN ALTRE CIRCOSTANZE - IRRILEVANZA.*

A norma del primo comma dell'art. 384 cod. proc. civ., il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione ed alla circostanza di fatto che si pongono come necessaria premessa logico-giuridica del principio stesso, restando irrilevanti eventuali diverse decisioni rese dalla stessa Corte in altre controversie. (V 3542/87, mass n 452520).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)