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Sez. L, Sentenza n. 3542 del 09/04/1987 (Rv. 452520 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - PRINCIPIO DI DIRITTO - OSSERVANZA - OBBLIGO DEL GIUDICE DI RINVIO - INDIVIDUAZIONE - POSSIBILITÀ DI RIMETTERE IN DISCUSSIONE QUESTIONI DI DIRITTO O DI FATTO COSTITUENTI IL PRESUPPOSTO DELLA CASSAZIONE OVVERO DI TENER CONTO DI SOPRAVVENUTI MUTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA DELLA SUPREMA CORTE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452520-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - PRINCIPIO DI DIRITTO - OSSERVANZA - OBBLIGO DEL GIUDICE DI RINVIO - INDIVIDUAZIONE - POSSIBILITÀ DI RIMETTERE IN DISCUSSIONE QUESTIONI DI DIRITTO O DI FATTO COSTITUENTI IL PRESUPPOSTO DELLA CASSAZIONE OVVERO DI TENER CONTO DI SOPRAVVENUTI MUTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA DELLA SUPREMA CORTE - PRECLUSIONE.*

Il principio di diritto, al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi a norma dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., è costituito dalla nozione di ordine giuridico che la Corte di Cassazione incorpora nella sua sentenza, anche quale premessa logico- giuridica (eventualmente implicita) della decisione adottata, con conseguente preclusione sia della possibilità di rimettere in discussione questioni, di fatto o di diritto, che siano il presupposto necessario di quella decisione - ancorché non dedotte dalla parte né rilevate d'ufficio dalla Corte - sia della possibilità di tener conto di eventuali mutamenti della giurisprudenza della stessa Corte, non essendo tali mutamenti assimilabili allo ius superveniens. (V 2751/85, mass n 440529; (V 389/85, mass n 438596; (V 157/85, mass n 438364; (V 5567/82, mass n 423309; (V 4136/82, mass n 422110; (V 4704/81, mass n 415431).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)