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Sez. L, Sentenza n. 1753 del 02/03/1999 (Rv. 523765 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Collettivi - Nozione - Coinvolgimento delle organizzazioni sindacali - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523765-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI

La fattispecie del trasferimento collettivo dei lavoratori si realizza quando il trasferimento coinvolge bilateralmente (per i lavoratori e per il datore di lavoro) interessi più generali rispetto a quelli toccati da un trasferimento individuale e, quindi, tali da meritare un adeguato vaglio da parte delle organizzazioni sindacali. (Nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - dopo aver ritenuto di natura collettiva il trasferimento di tre dipendenti della FIAT Auto s.p.a. dallo stabilimento di Cassino - Piedimonte San Germano alla sede di Torino, motivato dalla riorganizzazione del settore logistica e trasporti gestito dall'azienda con totale soppressione del relativo servizio presso lo stabilimento di Cassino - ne aveva dichiarato la nullità per inosservanza della disciplina collettiva che prevedeva come essenziale la preventiva comunicazione del trasferimento collettivo alle organizzazioni sindacali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)